Articolo 709 del Codice della navigazione

Art. 709.
(Ostacoli alla navigazione).

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che ((, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,))interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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