Articolo 34 del Codice della navigazione

Art. 34.
(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta ((dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente)) determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale
Entrata in vigore il 27 dicembre 2004
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