Articolo 326 del Codice della navigazione

Art. 326.
(Durata del contratto a tempo determinato e di quello per piu' viaggi).

Il contratto a tempo determinato e quello per piu' viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

Se, in forza di piu' contratti a viaggio, o di piu' contratti a tempo determinato, ovvero di piu' contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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