Articolo 147 del Codice della navigazione

Art. 147.
(Designazione di rappresentante).

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' marittima, si intende domiciliato.

Nello stesso caso, l'autorita' marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

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