Articolo 87 del Codice della navigazione

Art. 87.
(Pilotaggio obbligatorio).

Nei luoghi dove ne e' riconosciuta l'opportunita', il pilotaggio puo' essere reso obbligatorio con decreto reale.

Nei luoghi dove il pilotaggio e' facoltativo, il direttore marittimo puo', per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.

Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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