Articolo 878 del Codice della navigazione
Art. 878.
(Responsabilita' dell'esercente).
L'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.
Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
(Responsabilita' dell'esercente).
L'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.
Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.