Articolo 1254 del Codice della navigazione

Art. 1254.
(Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla ((personale aeronautico))).

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono:
1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire;
2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
3) la cancellazione dai registri professionali.

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal ministro per le comunicazioni.

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla ((personale aeronautico))sono:
1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
2) la cancellazione dai registri professionali.

Dette pene sono applicate dal direttorio dell'ENAC.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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