Articolo 902 del Codice della navigazione

Art. 902.
(Tipi e durata del contratto).

Il contratto di lavoro puo' essere stipulato a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del termine non risulta giustificata dalla specialita' del rapporto.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi