Articolo 20 del Codice della navigazione
Art. 20
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero).
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero).
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.