Articolo 1216 del Codice della navigazione
Art. 1216.
(Navigazione senza abilitazione).
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilita' ((. . .))che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo.
(Navigazione senza abilitazione).
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilita' ((. . .))che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo.
Sentenze • 4
4. TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-09-06, n. 201601624Provvedimento:Leggi di più...- art. 38 d.lgs. n. 163/2006·
- autotutela amministrativa·
- condanne penali non dichiarate·
- dichiarazioni sostitutive di certificazione·
- eccesso di potere·
- estinzione del reato·
- giurisprudenza in materia di esclusione da gare d'appalto·
- integrazione documentale·
- norme comunitarie in materia di appalti pubblici·
- principio di buona fede·
- requisiti di ordine generale·
- revoca aggiudicazione definitiva·
- violazione legge per omessa comunicazione avvio procedimento