Articolo 1216 del Codice della navigazione

Art. 1216.
(Navigazione senza abilitazione).

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilita' ((. . .))che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006

Sentenze4

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi