Articolo 1218 del Codice della navigazione
Art. 1218.
(Inosservanza di norme sulle segnalazioni).
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Se il fatto e' commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.
(Inosservanza di norme sulle segnalazioni).
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Se il fatto e' commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.