Articolo 1218 del Codice della navigazione

Art. 1218.
(Inosservanza di norme sulle segnalazioni).

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Se il fatto e' commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

Sentenze3

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