Articolo 1231 del Codice della navigazione

Art. 1231.
(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di sicurezza della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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