Articolo 92 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 92. Premio per i ritrovamenti1.Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a)al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;b)al concessionario dell'attivita' di ricerca, (( di cui all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;))c)allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

2.Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate.
3.Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4.Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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