Articolo 20 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 20. Interventi vietati1.I beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati, )) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2.Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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