Articolo 158 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 158. Disposizioni regionali di attuazione1.Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Nota all'art. 158:
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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