Articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 29. Conservazione1.La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2.Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3.Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti.
4.Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5.Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6.Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7.I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8.Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il (( Ministro dell'universita' e della ricerca )), sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l' insegnamento del restauro.
9.L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il (( Ministro dell'universita' e della ricerca )), sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis.Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10.La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11.Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All' attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008

Sentenze126


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-16, n. 202404389
    Provvedimento:
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    • autorizzazione monumentale·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • decadenza del permesso di costruire·
    • giurisdizione amministrativa·
    • impugnazione dei provvedimenti amministrativi·
    • interesse ad agire·
    • legittimazione ad agire·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • norme tecniche operative·
    • permesso di costruire·
    • piano degli interventi·
    • piano particolareggiato del centro storico·
    • piano regolatore·
    • procedura amministrativa·
    • restauro conservativo·
    • ristrutturazione edilizia·
    • tutela dei beni culturali·
    • vincolo monumentale

  • 2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-11, n. 202302318
    Provvedimento:
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    • Affidamento·
    • Beni culturali·
    • Condono edilizio·
    • Danno al bene culturale·
    • Discrezionalità tecnica amministrativa·
    • Disparità di trattamento·
    • Legittimità provvedimento amministrativo·
    • Principio di proporzionalità·
    • Rimessione in pristino·
    • Vincolo storico-artistico

  • 3. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400347
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • autorizzazione a intervento di riparazione·
    • compatibilità di tecniche di consolidamento con beni culturali·
    • discrezionalità tecnica della sovrintendenza·
    • eccesso di potere·
    • Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale·
    • principio di conservazione dei beni culturali·
    • restauro e miglioramento sismico·
    • valutazione caso per caso degli interventi·
    • violazione di norme tecniche per le costruzioni

  • 4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400387
    Provvedimento:
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    • adeguamento sismico·
    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241·
    • art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380·
    • art. 7 legge regionale 12 aprile 1983, n. 18·
    • art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • decadenza delle norme urbanistiche·
    • esercizio dei poteri amministrativi·
    • norme urbanistiche ed edilizie (NUE)·
    • periculum in mora·
    • piano regolatore generale·
    • potere inibitorio·
    • principio di buon andamento·
    • programma di fabbricazione·
    • restauro conservativo·
    • ristrutturazione edilizia·
    • SCIA·
    • sospensione SCIA

  • 5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202303526
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 11 L.R. 44/1985·
    • art. 182 d.lgs. 42/2004·
    • art. 29 d.lgs. 42/2004·
    • contributi pubblici·
    • eccesso di potere·
    • incompetenza amministrativa·
    • legittimazione ad agire·
    • requisiti per l'accesso ai contributi·
    • restauro di beni culturali·
    • sospensione cautelare degli atti amministrativi·
    • spese di lite·
    • violazione di legge
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