Articolo 111 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 111. Attivita' di valorizzazione1.Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2.La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3.La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti, continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e trasparenza della gestione.
4.La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta' sociale.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2.La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3.La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti, continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e trasparenza della gestione.
4.La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta' sociale.