Articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 60. Acquisto in via di prelazione1.Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o (( gli altri enti pubblici territoriali interessati )), hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento .
2.Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3.Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4.La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
5.La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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