Articolo 24 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 24. Interventi su beni pubblici1.Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo' essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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