Articolo 168 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 168. Violazione in materia di affissione1.Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
Nota all'art. 168:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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