Articolo 139 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 139. Articolo 139
( (( Procedimento ))i dichiarazione
di notevole interesse pubblico)

1.(( La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, )) e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia ((interessate)).
2.Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. .
. )) interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3.Per gli immobili indicati alle lettere a)eb)del comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4.La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5.Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, )) e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008

Sentenze106


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2019, n. 27842
    Provvedimento:
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    • 2. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-30, n. 202401833
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      • annullamento decreto assessoriale·
      • carenza di istruttoria·
      • cave e attività estrattive·
      • condanna alle spese di lite·
      • discrezionalità amministrativa·
      • eccesso di potere·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • livello di tutela paesaggistica·
      • partecipazione dei comuni·
      • piano paesaggistico·
      • recupero ambientale·
      • sostituzione di atti amministrativi·
      • tutela del paesaggio·
      • violazione art. 143 e 144 D.lgs. 42/2004

    • 3. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-04, n. 202400818
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      • annullamento di provvedimento amministrativo·
      • art. 143 d.lgs. n. 42/2004·
      • carenza di interesse·
      • compensazione delle spese di giudizio·
      • difetto di competenza·
      • eccesso di potere·
      • improcedibilità del ricorso·
      • piani paesaggistici siciliani·
      • riadozione del piano paesaggistico·
      • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
      • violazione delle garanzie procedimentali

    • 4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-06-21, n. 202310507
      Provvedimento:
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      • annullamento atti amministrativi·
      • concessione di benefici economici·
      • discrezionalità amministrativa·
      • disparità di trattamento·
      • eccesso di potere·
      • erogazione di contributi pubblici·
      • evidenza pubblica·
      • interesse pubblico·
      • motivazione degli atti amministrativi·
      • ordinanza cautelare·
      • partecipazione alle manifestazioni culturali·
      • principio di imparzialità·
      • principio di leale cooperazione tra le parti·
      • principio di legalità e trasparenza·
      • regolamento comunale·
      • spese di lite·
      • utilità sociale

    • 5. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-30, n. 202401832
      Provvedimento:
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      • annullamento atti amministrativi·
      • destinazione urbanistica·
      • difetto di istruttoria e motivazione·
      • diritti paesaggistici·
      • diritti urbanistici·
      • eccesso di potere·
      • improcedibilità del ricorso·
      • livello di tutela paesaggistica·
      • partecipazione pubblica·
      • piano paesaggistico·
      • piano regolatore generale (PRG)·
      • prevalenza del piano paesaggistico·
      • sindacato amministrativo·
      • tutela del paesaggio·
      • violazione art. 143 e 144 D.lgs. n. 42/2004·
      • zona verde agricolo (E.1)
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