Articolo 9 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 9. Beni culturali di interesse religioso1.Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorita'.
2.Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede puo' procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizione straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
2.Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede puo' procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizione straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-17, n. 202410135Provvedimento: Pubblicato il 17/12/2024 N. 10135/2024REG.PROV.COLL. N. 01557/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2021, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Provincie di Frosinone, LA e Rieti, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro NO AR TA rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano …Leggi di più...- art. 128 d.lgs. 42/2004·
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2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-08, n. 202302482Provvedimento: Pubblicato il 08/03/2023 N. 02482/2023REG.PROV.COLL. N. 04596/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4596 del 2022, proposto da Ministero della Cultura, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e …Leggi di più...- beni immobili appartenenti ad enti pubblici·
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4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-11-27, n. 202317652Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2023 N. 17652/2023 REG.PROV.COLL. N. 12413/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12413 del 2014, proposto da AO ZZ, DI LI e MO LI, rappresentate e difese dall'avvocato Pasquale Frisina, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Gaetano Donizetti, 7; contro Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, …Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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5. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-12-11, n. 202318552Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2023 N. 18552/2023 REG.PROV.COLL. N. 13748/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13748 del 2018, proposto da Fe.Ma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2; contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …Leggi di più...- art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.·
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