Articolo 27 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 27. Situazioni di urgenza1.Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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