Articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 117. Servizi per il pubblico1.Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico.
2.Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a)il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b)i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c)la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d)la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e)i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f)i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g)l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3.I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. ((Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione puo' essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria)).
4.La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste dall'articolo 115.
5.I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
(13)
-------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010".
Entrata in vigore il 14 settembre 2020
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