Articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 10. Beni culturali1.Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2.Sono inoltre beni culturali:
a)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b)gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c)le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
3.Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b)gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c)le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d)le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e)le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4.Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b)le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio;
c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
e)le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g)le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h)i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i)le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l)le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
((5.Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni))
2.Sono inoltre beni culturali:
a)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b)gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c)le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
3.Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b)gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c)le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d)le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e)le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4.Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b)le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio;
c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
e)le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g)le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h)i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i)le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l)le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
((5.Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni))
2. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300085Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 241/1990·
- art. 45 d.lgs. 42/2004·
- beni culturali·
- difetto di istruttoria·
- discrezionalità tecnica della Soprintendenza·
- eccesso di potere·
- pianificazione paesaggistica·
- principio di ragionevolezza·
- proporzionalità·
- salvaguardia del patrimonio culturale·
- tutela ambientale·
- tutela indiretta·
- vincolo indiretto·
- vincolo storico-artistico
4. TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-09-06, n. 202302059Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 10, comma 3, lettera d) del Codice dei Beni Culturali·
- autotutela amministrativa·
- carenza assoluta di potere·
- incompetenza dell'Ufficio Esportazione·
- inibizione all'utilizzo dell'autocertificazione·
- interesse culturale particolarmente importante·
- legittimo affidamento·
- motivazione del vincolo culturale·
- principio di ragionevolezza·
- principio di territorialità·
- procedimento di dichiarazione di interesse culturale·
- riconsegna del bene culturale·
- vincolo sui beni culturali·
- violazione art. 7 legge 241/1990
5. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-06-20, n. 202403855Provvedimento:Leggi di più...- art. 27 DPR 380/2001·
- competenza comunale·
- eccesso di potere·
- esaurimento effetti del provvedimento·
- improcedibilità del ricorso·
- natura cautelare del provvedimento·
- principio di autotutela·
- sospensione lavori edilizi·
- tutela beni culturali·
- vincolo monumentale·
- violazione art. 21 quater L. 241/1990·
- violazione art. 3 e 21 quinquies L. 241/1990·
- violazione art. 7 L. 241/1990