Articolo 588 del codice di procedura penale

Art. 588. Sospensione della esecuzione1.Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2.Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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