Articolo 210 del codice di procedura penale

Art. 210. Esame di persona imputata
in un procedimento connesso1.Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, (( comma 1, lettera a), )) nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente (( e che non possono assumere l'ufficio di testimone )), sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2.Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3.Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio.
4.Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere.
5.All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli (( 194, 195 , 498, 499 e 500 )).
((6.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497. ))------------------AGGIORNAMENTO (96)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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