Articolo 369 bis del codice di procedura penale
Art. 369-bis.(Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa)1.Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ((ovvero, al piu' tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis,)) il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2.La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a)l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b)il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c)l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
d)l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla letterae)e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata;
((d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;))
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a)l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b)il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c)l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
d)l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla letterae)e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata;
((d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;))
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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