Articolo 629 del codice di procedura penale
Art. 629. Condanne soggette a revisione1.E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, )) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-28, n. 202402941Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibere del Consiglio Superiore della Magistratura·
- art. 21 quinquies legge 241/90·
- autotutela amministrativa·
- composizione del Consiglio Giudiziario·
- discrezionalità dell'amministrazione·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimità degli atti amministrativi·
- principio di buon andamento·
- revoca dall'incarico di giudice onorario·
- sentenza passata in giudicato