Articolo 593 bis del codice di procedura penale

Art. 593-bis.(( (Appello del pubblico ministero).))((1.Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2.Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.))
Entrata in vigore il 19 febbraio 2018
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