Articolo 584 del codice di procedura penale

Art. 584. Notificazione della impugnazione1.A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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