Articolo 354 del codice di procedura penale
Art. 354.Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2.Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3.Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85 )).
Sequestro1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2.Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3.Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85 )).
1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-09-26, n. 202405105Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 octies L. 241/1990·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
- divieto di detenzione armi·
- giurisprudenza amministrativa·
- motivazione del provvedimento·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
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- principio di precauzione·
- procedimento amministrativo·
- prova di inaffidabilità·
- sanzione sproporzionata·
- sospensiva·
- spese di lite·
- valutazione discrezionale dell'autorità
4. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-08-17, n. 202301184Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- concessione edilizia·
- difformità opere rispetto al permesso di costruire·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia edilizia·
- onere della prova·
- ordinanza di demolizione·
- principio di proporzionalità·
- sequestro probatorio·
- sospensione lavori edilizi·
- violazione art. 2697 c.c.·
- violazione art. 31 DPR 380/2001·
- violazione art. 34 DPR 380/2001·
- violazione art. 3 DPR 380/2001
5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202302074Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- carattere reale dei provvedimenti demolitori·
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- responsabilità del proprietario·
- ripristino dello stato dei luoghi