Articolo 354 del codice di procedura penale

Art. 354.Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2.Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3.Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85 )).
Entrata in vigore il 13 luglio 2009

Sentenze423


  • 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202400086
    Provvedimento:
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    • abbandono di rifiuti·
    • acquiescenza·
    • ammissibilità della replica·
    • art. 10 L. 241/1990·
    • art. 167 comma 1 D. Lgs. 42/2004·
    • art. 184 bis D. Lgs. 3.4.2006 n. 152·
    • art. 192 D.Lgs. 152/2006·
    • art. 193 comma 2 L.R. 65/2014·
    • art. 21 D.P.R. 13.6.2017 n. 120·
    • art. 21 octies comma 2 L. 241/1990·
    • art. 223 c. 1 d. lgs. 271/89·
    • art. 256 co. 1 lettera b) D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152·
    • art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001·
    • art. 29 D.P.R. 380/2001·
    • art. 354 c.p.p.·
    • art. 3 L. 241/1990·
    • art. 73 c.p.a.·
    • art. 7 e 8 L. 241/1990·
    • art. 7 L. 241/1990·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • improcedibilità del ricorso·
    • mancata comunicazione di avvio del procedimento·
    • ordinanza di rimozione dei rifiuti·
    • piano di caratterizzazione dell'area contaminata·
    • responsabilità solidale·
    • sanzioni amministrative·
    • valutazione ambientale·
    • violazione del diritto di difesa·
    • violazione della normativa ambientale

  • 3. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-08-17, n. 202301184
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    • abusi edilizi·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • concessione edilizia·
    • difformità opere rispetto al permesso di costruire·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia edilizia·
    • onere della prova·
    • ordinanza di demolizione·
    • principio di proporzionalità·
    • sequestro probatorio·
    • sospensione lavori edilizi·
    • violazione art. 2697 c.c.·
    • violazione art. 31 DPR 380/2001·
    • violazione art. 34 DPR 380/2001·
    • violazione art. 3 DPR 380/2001

  • 4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-09-26, n. 202405105
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    • art. 21 octies L. 241/1990·
    • art. 39 T.U.L.P.S.·
    • divieto di detenzione armi·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • motivazione del provvedimento·
    • omessa comunicazione di avvio del procedimento·
    • principio di affidabilità nella custodia delle armi·
    • principio di precauzione·
    • procedimento amministrativo·
    • prova di inaffidabilità·
    • sanzione sproporzionata·
    • sospensiva·
    • spese di lite·
    • valutazione discrezionale dell'autorità
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