Articolo 354 del codice di procedura penale
Art. 354.Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2.Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3.Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85 )).
Sequestro1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2.Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3.Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85 )).
1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202400086Provvedimento:Leggi di più...- abbandono di rifiuti·
- acquiescenza·
- ammissibilità della replica·
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- art. 184 bis D. Lgs. 3.4.2006 n. 152·
- art. 192 D.Lgs. 152/2006·
- art. 193 comma 2 L.R. 65/2014·
- art. 21 D.P.R. 13.6.2017 n. 120·
- art. 21 octies comma 2 L. 241/1990·
- art. 223 c. 1 d. lgs. 271/89·
- art. 256 co. 1 lettera b) D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152·
- art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001·
- art. 29 D.P.R. 380/2001·
- art. 354 c.p.p.·
- art. 3 L. 241/1990·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 7 e 8 L. 241/1990·
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4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-09-26, n. 202405105Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 octies L. 241/1990·
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