Articolo 413 del codice di procedura penale
Art. 413.Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato1.La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato puo' chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.
2.Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
2.Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.