Articolo 573 del codice di procedura penale

Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili1.L'impugnazione per i soli interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2.L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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