Articolo 573 del codice di procedura penale
Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili1.L'impugnazione per i soli interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2.L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
2.L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.