Articolo 622 del codice di procedura penale

Art. 622. Annullamento della sentenza ai soli effetti civili1.Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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