Articolo 164 del codice di procedura penale
Art. 164.((Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio))1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida ((per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1)).
3. CGUE, n. C-209/22, Sentenza della Corte, Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove, 07/09/2023Provvedimento:Leggi di più...