Articolo 164 del codice di procedura penale

Art. 164. Durata del domicilio dichiarato o eletto1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto e' previsto dagli articoli 156 e 163 comma
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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