Articolo 55 del codice di procedura penale

Art. 55. Funzioni della polizia giudiziaria1.La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2.Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3.Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze187

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi