Articolo 548 del codice di procedura penale

Art. 548. Deposito della sentenza1.La sentenza e' depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2.Quando la sentenza non e' depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresi' a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
3.L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e' in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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