Articolo 636 del codice di procedura penale

Art. 636. Giudizio di revisione1.Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
2.Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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