Articolo 636 del codice di procedura penale
Art. 636. Giudizio di revisione1.Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
2.Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
2.Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.