Articolo 166 del codice di procedura penale

Art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente1.Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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