Articolo 166 del codice di procedura penale
Art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente1.Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
1. TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-06-20, n. 202400785Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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