Articolo 288 del codice di procedura penale

Art. 288.
Sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))1.Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2.Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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