Articolo 32 del codice di procedura penale

Art. 32. Risoluzione del conflitto1.I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127.
La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2.L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.
3.Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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