Articolo 200 del codice di procedura penale

Art. 200. Segreto professionale1.Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria:
a)i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b)gli avvocati, gli investigatoriprivati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ;c)i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d)gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2.Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3.Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Entrata in vigore il 3 gennaio 2001

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