Articolo 644 del codice di procedura penale

Art. 644. Riparazione in caso di morte1.Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2.A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
3.Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnita' prevista dall'articolo 463 del codice civile.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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