Articolo 463 del codice di procedura penale

Art. 463. Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati1.L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di piu' persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.
2.Se l'opposizione e' proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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