Articolo 409 del codice di procedura penale

Art. 409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione1.Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2.Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. ((Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia)).
3.Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
4.A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5.Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione.
Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6.L'ordinanza di archiviazione e' ricorribile per cassazione solo nei casi di nullita' previsti dall'articolo 127 comma 5.
Entrata in vigore il 3 gennaio 2001
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