Articolo 568 del codice di procedura penale

Art. 568. Regole generali1.La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2.Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.
3.Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4.Per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse.((285))4-bis.Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.
5.L'impugnazione e' ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione e' proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

---------------AGGIORNAMENTO (285)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 9 maggio 2022, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2022, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che e' inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato."
Entrata in vigore il 11 maggio 2022

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